In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (a seguire “Normativa Whistleblowing”).
Nel rispetto della Normativa Whistleblowing, Vincitù S.r.l. (di seguito la “Società”) ha attivato specifici canali di segnalazione interna e adottato una Procedura per la gestione delle segnalazioni (di seguito “Procedura Whistleblowing”).
Si rappresentano a seguire le informazioni necessarie per potere effettuare le segnalazioni nel rispetto della Normativa Whistleblowing e di quanto previsto dalla Procedura Whistleblowing in merito a queste ultime e, conseguentemente, per potere beneficiare delle relative forme di tutela.
Le segnalazioni possono essere effettuate da chi rientra in una delle seguenti categorie di soggetti:
La tutela del segnalante si applica anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni
sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante
il
periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni
sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Le segnalazioni anonime, sebbene non costituiscano “segnalazioni” ai sensi della Normativa Whistleblowing,
saranno
gestite dalla Società purché contengano elementi di fatto sufficienti e circostanziati per la verifica di quanto
oggetto della segnalazione. Si fa presente che, nel caso di segnalazione anonima, le tutele previste dalla
Normativa
Whistleblowing si applicheranno al soggetto segnalante che sia stato successivamente identificato e abbia subìto
ritorsioni.
In conformità alla Normativa Whistleblowing, possono essere segnalati comportamenti atti od omissioni, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo, che ledono l’integrità della Società o l’interesse pubblico e che consistono in:
La Normativa Whistleblowing si applica, altresì, per la protezione delle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell’Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale (artt. 275-bis e ss. c.p.: “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”), nonché dell’art. 12, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 286/1998 (“Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”), e, in conformità alle relative tempistiche di applicazione, per le segnalazioni di violazioni del Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale (c.d. AI Act) e la protezione delle persone che segnalano tali violazioni (cfr. art. 87 AI Act).
Nelle segnalazioni devono essere riportate informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’ambito del proprio contesto lavorativo, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
Non rientrano nell’ambito di ciò che può essere segnalato secondo la Normativa Whistleblowing le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Il soggetto che segnala beneficia delle tutele previste dalla Normativa Whistleblowing quando ricorrono le seguenti condizioni:
Il gestore delle segnalazioni che pervengono attraverso i canali interni è l’Organismo di Vigilanza della Società. Ove la segnalazione coinvolga taluno dei membri dell’Organismo di Vigilanza, il soggetto interessato si asterrà dalla gestione della stessa, fermo restando il rispetto degli obblighi di riservatezza prescritti dalla Normativa Whistleblowing.
La Società ha messo a disposizione i seguenti canali interni di segnalazione (in forma scritta o in forma orale):
Il gestore della segnalazione pervenuta attraverso i canali interni è tenuto a:
La Normativa Whistleblowing prevede, a determinate condizioni, specifiche garanzie e tutele a favore del
segnalante
- in alcuni casi estese anche ad altri soggetti espressamente individuati -, specifiche previsioni in tema di
responsabilità del segnalante stesso, connesse alla segnalazione, nonché un regime sanzionatorio applicabile ai
soggetti che commettono violazioni in materia.
Riservatezza
L'identità del segnalante - e tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche
indirettamente, l’identificazione del soggetto - non può essere rivelata a persone diverse dal gestore della
segnalazione, salvo che lo stesso segnalante non abbia dato il suo consenso espresso alla rivelazione.
La protezione della riservatezza è estesa al “facilitatore” (ossia la persona fisica che assiste il segnalante
nel
processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere
mantenuta riservata), all’identità delle persone coinvolte (c.d. soggetto segnalato) e delle persone comunque
menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel
rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
Sono nulli il licenziamento, il mutamento di mansioni, l’adozione di misure disciplinari nonché qualsiasi altro
comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della
segnalazione,
che provoca o può provocare un danno ingiusto alla persona.
Le misure di protezione dalle ritorsioni nei confronti del segnalante si estendono al facilitatore, alle persone
del
medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di
parentela entro il quarto grado, ai colleghi del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo di
quest’ultimo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente, agli enti di proprietà del
segnalante o
per i quali lo stesso lavora, nonché agli enti che operano nel suo medesimo contesto lavorativo.
Il segnalante può comunicare all’ANAC le ritorsioni che ritenga di avere subìto.
È istituto presso l’ANAC l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono ai soggetti segnalanti misure di sostegno, come: informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
Le misure di protezione del segnalante contro le ritorsioni, previste dalla Normativa Whistleblowing, si applicano anche:
Le predette tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità
penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile,
per
lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
In tali casi alla persona segnalante può essere irrogata una sanzione disciplinare.
Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa ogni responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse.
Altresì, non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:
se, al momento della segnalazione aveva fondati motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle
informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata secondo le
modalità richieste dalla Normativa Whistleblowing.
La responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è invece
esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni del segnalante non collegati alla segnalazione o che non
sono strettamente necessari a rivelare la violazione.
Fatti salvi eventuali altri titoli di responsabilità, le violazioni della Normativa Whistleblowing e della Procedura Whistleblowing della Società costituiscono illecito disciplinare e comportano l’avvio del relativo procedimento e la conseguente irrogazione delle sanzioni disciplinari descritte dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, secondo la contrattazione collettiva e la regolamentazione interna della Società, parametrate tenuto conto dell’oggetto/gravità dell’infrazione commessa, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa applicabile.
In particolare, le predette sanzioni disciplinari sono applicate nei seguenti casi:
Per le stesse violazioni (salvo il caso di accertamento della responsabilità penale per diffamazione o calunnia) è altresì previsto che l’ANAC applichi al responsabile sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 21 della Normativa Whistleblowing.
Il trattamento di dati personali relativi alla gestione delle segnalazioni è effettuato nel rispetto delle
norme, europee e nazionali, in materia di protezione di dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. n. 196/2003 e
s.m.i. e D.Lgs. n. 24/2023), adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli
interessati.
I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono
raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della
segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della
procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
Si specifica che i diritti dell’interessato di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non possono essere
esercitati con richiesta al Titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell’art. 77 del GDPR, qualora
dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell’identità del soggetto
che segnala violazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni
svolte ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 (art. 2 undecies del D.Lgs. n. 196/2003). L’esercizio dei medesimi diritti può,
in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all’interessato.
In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante per la protezione dei
dati personali con le modalità di cui all’articolo 160 del D.Lgs. n. 196/2003.